Art. 2.

      1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte costituzionale giudica sulla sussistenza dell'insindacabilità»;

          b) al secondo comma, le parole: «Camera alla quale appartiene,» sono sostituite dalle seguenti: «Corte costituzionale,».